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Regime patrimoniale dei coniugi

CONVENZIONI MATRIMONIALI

Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi possono scegliere fra varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni.

Altre regole particolari sono previste per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia.

È importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente sui vantaggi e svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

 

Comunione legale

Cos'è

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.

Come si costituisce 

In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).

La comunione legale può riguardare: 

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. 

Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale si parla di comunione de residuo e può riguardare: 

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio. 

Vi sono, poi, i beni personali che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi e cioè: 

  • i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita della capacità lavorativa;
  • i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio. In questo caso i beni personali possono essere sostituiti con altri beni che non cadono in comunione, ma occorrono i seguenti requisiti:
    • il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
    • qualora l’acquisto riguardi beni immobili o mobili registrati, anche l’altro coniuge deve intervenire all’atto. 

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Creditori

Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.

I beni della comunione rispondono direttamente:

  • per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia;
  • per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.

I beni della comunione, invece, rispondono sussidiariamente:

  • per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia.

Responsabilità sussidiaria significa che i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore: ma in caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Scioglimento

Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:

  • morte di uno dei coniugi;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • separazione personale;
  • scelta della separazione dei beni, mediante apposita convenzione. 

IL RUOLO DEL NOTAIO

I coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.

 

Separazione dei beni

Cos'è

La separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. 

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione personale consensuale o giudiziale e non incide in alcuno modo su i diritti (anche ereditari) del coniuge.

Come si costituisce

La separazione dei beni opera solo in presenza di apposita scelta in tal senso da parte dei coniugi che può essere avvenire in due modi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;
  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, mediante la stipula di una convenzione matrimoniale (un vero e proprio contratto). 

IL RUOLO DEL NOTAIO

In quest’ultima ipotesi, la convenzione viene stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, e verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio

L’amministrazione dei beni spetta ai coniugi separatamente, ciascuno in relazione ai beni di cui è titolare esclusivo.

Creditori

Altro aspetto da considerare è quello della responsabilità per gli eventuali debiti. Essa grava separatamente su ciascuno dei coniugi: questo significa che i creditori possono soddisfarsi solo sui beni del coniuge loro debitore, senza possibilità di aggredire i beni dell’altro coniuge.

tratto da www.notariato.it

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