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Società

Tipologie di società

Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.

Si distinguono le società di persone e le società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • la società semplice (S.s.);
  • la società in nome collettivo (S.n.c.);
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.). 

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.

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Come si costituisce una società

Nel 2000 è stato abolito il controllo del Tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo, ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.

Esistono varie tipologie di società per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società ma anche dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta. 

 

Società di persone

Le società di persone sono:

  • le società semplici (S.s.)
  • le società in nome collettivo (S.n.c.)
  • le società in accomandita semplice (S.a.s.).

Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

In generale, nelle società di persone ciascun socio

  • ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge); 
  • non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione: il notaio con la sua consulenza può aiutare ad elaborarle, nel rispetto della legge, in modo tale che possano effettivamente operare nel momento di necessità.

Società di capitali

Le società di capitali sono:

  • la S.p.a. (società per azioni);
  • la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
  • la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
  • la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). 

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.

IL RUOLO DEL NOTAIO

Esistono varie tipologie di società di capitali per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende

non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società, ma anche dalle

circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi

per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini

di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta.

L’assistenza del notaio, chiamato a costituire la società, assume un ruolo

fondamentale. La predisposizione di un buon atto costitutivo e statuto farà sì che la società

sia retta da norme organizzative valide e durevoli, capaci di reggere a qualsiasi evenienza e

circostanza facilitando anche lo svolgimento dell’attività economica della società senza

incorrere in liti e contestazioni.

Nel 2000 è stato abolito il controllo del tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione

delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo,

ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava

di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa

il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente

contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio

in questa materia è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli

atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica

di “seconda istanza”.

tratto da www.notariato.it

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