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ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità costituisce una questione spinosa dell'attività notarile quotidiana soprattutto perchè comporta dei costi perlopiù di imposte e tasse a carico della parte alienante. In precedenza la prassi notarile era orientata nel senso che la trascrizione non fosse obbligatoria anche per evitare i suddetti costi. Poi l'interpretazione della giurisprudenza è diventata sempre più rigorosa. Il Consiglio Nazionale del Notariato a questo punto ha preso atto e ha disposto quanto segue:“il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 476 c.c. (qualora non trova già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita) è tenuto anche a curare la trascrizione dell’intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.”.

E' altamente opportuno che vengano pubblicati anche i passaggi precedenti (spesso mancanti) che un immobile abbia compiuto per effetto di successioni a causa di morte; in particolare ci prendiamo carico della trascrizione delle accettazioni dell'eredità che avvengano in forma "tacita", considerato che le successive trascrizioni o iscrizioni a carico del chiamato all'eredità o legatario non producono alcun effetto, al fine di tutelare l'acquirente e la banca mutuante, assicurare affidabilità e completezza dell’intero sistema dei registri immobiliari (art. 2650 c.c), nonchè sicurezza dei traffici giuridici. Soprattutto per la tutela dell'acquirente il quale è esposto al rischio di pretese da parte di eventuali eredi effettivi che possano vantare un titolo ereditario prevalente su quello del dante causa (erede apparente). In caso di dispensa, con la massima diligenza professionale il notaio rende edotta la parte acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta. È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente; in tal caso l'erede vero, ai sensi dell'articolo 534 del codice civile, può agire anche contro il terzo (acquirente) avente causa dall'erede apparente; tale rischio è neutralizzato, in caso in beni immobili, se i) l'acquisto a titolo di erede e ii) l'acquisto dall'erede apparente (es. mediante vendita) siano trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero o legatario o prima della trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è opportuna anche per i seguenti motivi:

- nel caso di bene immobile oggetto di procedura esecutiva;

- rispetto del principio di continuità delle trascrizioni: in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'articolo 2650 del codice civile le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto nei confronti dei terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce, cioè non ha valore.

In conseguenza di ciò:

- i) nel caso in cui ci sia richiesto di pubblicare testamenti olografi o pubblici che regolano la successione, si invitano gli eredi istituiti in detti testamenti a definire (se possibile, contestualmente alla pubblicazione del testamento, anche per questioni di contenimento dei costi) la loro posizione in ordine alla successione apertasi:

- o perfezionando il loro acquisto a causa di morte mediante l’accettazione di eredità, espressa pura e semplice o con beneficio di inventario (da trascrivere a cura del Notaio)

- o rinunciando all’eredità (per la quale non è invece richiesta la trascrizione).

Nel caso di testamenti contenenti legati immobiliari, si procede a curarne la trascrizione, ai sensi dell'art. 2648 c.c., in caso di specifico incarico; a tal riguardo ai fini della "stabilità" della trascrizione, nel caso in cui il legatario sia presente alla pubblicazione del testamento si invita far dichiarare espressamente a quest’ultimo la propria volontà di non rifiutare l’acquisto; se il legatario non è presente alla pubblicazione viene comunque curata la trascrizione del legato a suo favore, salvo poi procedere all’annotamento di risoluzione in caso di rifiuto;

- ii) in caso di atto avente per oggetto immobili di diretta provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c, qualora non si trovi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita, si procede se possibile anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c..

Se richiesto, vengono inseriti in nota tutti gli immobili oggetto di successione, anche se il titolo (ad es. l’atto di vendita di alcuni immobili) riguardi solo parte degli immobili ereditati.

In un'ottica di tutela delle parti e terzi, si procede alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità anche decorsi 20 anni dall’apertura della successione (se provenienza diretta), poiché non sempre è possibile avere la certezza circa l’insussistenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione ovvero circa l’insussistenza di parenti a seguito di filiazione fuori dal matrimonio (es. fratelli, cugini, nipoti ex fratre) o di figli nati fuori dal matrimonio (si vedano gli artt. 74 e 258 c.c. dopo la l. 219/2012), i quali, esperita l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità, siano ancora in termini per l’accettazione di eredità e per il conseguente esperimento dell’azione di petizione d’eredità.

Nel caso di atto avente per oggetto immobili non di diretta provenienza successoria, ma per i quali nel ventennio sia intervenuto un precedente acquisto a causa di morte non trascritto, si consigliano le parti circa l’opportunità di procedere, comunque, alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in base a titolo intermedio, anche qualora siano decorsi più di 10 anni dalla trascrizione del titolo intermedio suddetto.

In un'ottica di economicità dei mezzi giuridici, si ritiene che se si procede alla trascrizione con indicazione nella nota di trascrizione di un solo bene, l'accettazione non può che valere per tutti i beni ereditati (nel territorio di competenza della Conservatoria in cui si è proceduto alla trascrizione dell'accettazione): l’accettazione di eredità non può che riguardare tutti i beni attribuiti all'erede, posto che non sono ammesse accettazioni parziali (art. 475, c.3, c.c.).